La relazione tecnica asseverata è una pratica largamente diffusa in ambito edilizio. In questo articolo affronteremo i molteplici aspetti dell’argomento soffermandoci sulle questioni più importanti e, nello specifico, ti spiegheremo: cos’è la relazione tecnica asseverata, come e quando va effettuata, chi sono i soggetti preposti all’asseverazione, quali sono i contenuti obbligatori.
Pertanto iniziamo con il rispondere alla domanda principale: cos’è la relazione tecnica asseverata.
Relazione tecnica asseverata: che cos’è?
La relazione tecnica asseverata (o asseverazione tecnica) è una tipologia di perizia effettuata da tecnici abilitati incaricati a redigere quando esiste il bisogno di attestare la sussistenza di determinati requisiti di un edificio.
I tecnici che effettuano la relazione asseverata si assumono la totale responsabilità su veridicità e correttezza del documento redatto e, dunque, di quanto indicato all’interno della relazione.
In caso di dichiarazioni mendaci o omissioni – o di eventuale falso materiale o ideologico – l’asseveratore ne risponderà personalmente sia in sede civile che penale (ai sensi del dpr 445/2000 articoli 75 e 76; sanzioni previste anche dalla legge n. 241/1990 articolo 19 comma 6).
Abbiamo prima definito la relazione tecnica asseverata come una tipologia di perizia, è importante a tal proposito non confonderla con altre perizie di natura simile:
– perizia semplice: il termine semplice fa preciso riferimento proprio alla non necessità di asseverazioni e il professionista che la effettua non è infatti mai responsabile della veridicità del contenuto che corrisponde al risultato delle ricerche fornite dal committente.
– perizia asseverata e giurata: la differenza attiene al giuramento presso un’autorità giudiziaria (pubblico ufficiale, o un notaio o un cancelliere del tribunale) in seguito all’asseverazione. Pertanto questo tipo di perizia contiene tutti gli elementi di quella asseverata – compresa la dichiarazione di certificazione di veridicità e correttezza del documento redatto – più l’obbligo di firmare la relazione davanti l’autorità preposta.
Va a questo punto aperta una piccola parentesi sulla differenza tra relazione tecnica asseverata e visto di conformità, troppo spesso sovrapposti e confusi.
Visto di conformità e asseverazione tecnica: che differenza c’è?
L’ambito è il medesimo – quello edile – e tra i documenti necessari per accedere ai vari bonus edilizi sono annoverati sia il visto di conformità che la relazione tecnica asseverata.
Il dl antifrode (157) ha infatti introdotto l’obbligo di presentare entrambi i documenti per: bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Parliamo quindi di due differenti documenti altrettanto fondamentali nonostante spesso vi sia confusione circa le differenze che intercorrono soprattutto a livello funzionale.
Il visto di conformità è prodotto dal professionista abilitato ed è necessario per attestare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il bonus edilizio, tra cui la relazione tecnica asseverata.
Lo scopo del visto di conformità è quello di certificare i presupposti per accedere al bonus e, dunque, alla detrazione.
La relazione tecnica asseverata serve a dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al bonus oltre che la congruità delle spese sostenute.
Chiarite queste differenze, vediamo adesso quando bisogna tassativamente effettuare la relazione tecnica asseverata.
Quando va effettuata la relazione tecnica asseverata?
La relazione tecnica asseverata va effettuata in molteplici casi, tutti concernenti l’ambito edilizio.
Prima di trattare le varie casistiche nello specifico le elenchiamo brevemente: CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) PDC (Permesso Di Costruire).
Alle summenzionate aggiungiamo anche la necessità da parte di un tecnico di attestare lo stato legittimo di un immobile ai sensi dell’articolo 9-bis del dpr 380/2001 che prevede la certificazione della sussistenza di una serie di requisiti e che lo stato sia conforme a titoli edilizi e situazioni catastali.
CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un titolo abilitativo indispensabile per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria che non ineriscono le parti strutturali dell’edificio. Viene introdotta per la prima volta con la legge 22 maggio 2010 n 73.
Di quali interventi parliamo nello specifico?
– interventi manutenzione straordinaria leggera;
– interventi di restauro;
– interventi di risanamento conservativo;
– interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell’edificio;
– interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo abilitativo che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un tipo di attività, nello specifico: artigianale, commerciale, industriale e turistiche. La SCIA ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva) e deve essere presentata prima dell’inizio di ogni tipo di intervento che concerne modifica, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività.
Di quali interventi parliamo nello specifico?
– manutenzione straordinaria delle parti strutturali dell’edificio;
– restauro e risanamento conservativo delle le parti strutturali;
– ristrutturazione edilizia;
– varianti in corso d’opera a Permesso di Costruire;
– varianti “non essenziali” a fine lavori.
PDC (Permesso Di Costruire)
Il PDC (Permesso Di Costruire) è un titolo abilitativo ed è necessario per eseguire interventi riguardanti opere di trasformazione urbanistica ed edilizia. Il Dpr 6 giugno 2001 n 380 elenca – art. 10 lettera c – tutti gli interventi per cui è necessario il PDC.
Di quali interventi parliamo nello specifico?
– interventi di nuova costruzione;
– interventi di ristrutturazione urbanistica;
– interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”;
– interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici;
– ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.
Per tutti i titoli abilitativi summenzionati è necessaria la relazione tecnica asseverata che può essere rilasciata da un professionista abilitato: geometra, architetto, perito edile, ingegnere, progettista.
La legge di Bilancio del 2022 ha introdotto un’ esenzione dell’obbligo di asseverazione congruità delle spese per lavori catalogati come edilizia libera e per gli interventi che non superano l’importo di 10.000 euro. Eccezione (dell’eccezione) gli interventi rientranti nel bonus facciate.
A questo punto dobbiamo chiarire come si fa una relazione tecnica asseverata.
Come si fa una relazione tecnica asseverata?
Per redigere una relazione tecnica asseverata vi sono degli standard da rispettare, anche se non esiste un modello unico e ogni comune fornisce una propria modulistica che il tecnico dovrà compilare.
Pertanto il professionista abilitato dovrà:
– scaricare dal sito del comune la modulistica inerente all’intervento specifico richiesto;
– compilare il modulo e apporre – se e quando previsto – gli allegati richiesti;
– firma e timbro professionale.
Per avere un quadro più completo, un modello di relazione tecnica asseverata lo puoi trovare sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Quali contenuti deve obbligatoriamente contenere una relazione tecnica asseverata?
A questa domanda non si può fornire una risposta completa in quanto i contenuti variano a seconda dello scopo della relazione e inoltre in base alla tipologia di intervento.
Sarà dunque compito del tecnico preposto munirsi della modulistica appositamente predisposta dal sito del comune e seguire l’iter previsto.
Possiamo comunque riportare due contenuti che sono sempre obbligatori in una relazione tecnica asseverata
– tutti i dati del tecnico asseveratore, incluso il numero di iscrizione al proprio albo professionale;
– la dichiarazione di responsabilità del tecnico.
Questo secondo punto è di fondamentale importanza perché, come specificato in precedenza, le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili anche penalmente.