Esenzione Imu abitazione principale, via libera se i fatti dimostrano il diritto di abitazione
Via libera all’esenzione Imu per l’abitazione principale quando i fatti dimostrano il diritto di abitazione.
In particolare, il cambio di residenza, l’intestazione delle utenze domestiche, il pagamento delle rate condominiali e della tassa rifiuti sono atti idonei a provare che non esiste un intento evasivo.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia, prima sezione, con la sentenza 197 del 25 ottobre 2022, “cambio di residenza, intestazioni delle utenze domestiche, pagamento delle rate condominiali e della tassa rifiuti sono comportamenti idonei a dimostrare la costituzione del diritto di abitazione e il diritto a fruire dell’esenzione Imu sull’immobile adibito ad abitazione principale”.
Come riportato da Italia Oggi, il giudice tributario ha sottolineato che le azioni di cui sopra sono “tutti segni inequivocabili e concordanti per dimostrare la valida costituzione del diritto di abitazione e che il comune di Cavriago era, per forza di cose, a conoscenza del cambio di abitazione”.
Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia, i contribuenti forse non hanno avuto un comportamento “ineccepibile, molto probabilmente dovuto alla mancata assistenza di un esperto, ma è impensabile ad un intento evasivo da parte loro ed in ogni caso non è stato arrecato alcun danno economico al comune di Cavriago in quanto, anche in precedenza, l’Imu su quelle abitazioni non era dovuta”.
Il caso in esame riguarda due immobili, utilizzati come prima casa, per i quali padre e figlio avevano stipulato un contratto di concessione reciproca del diritto di abitazione solamente con una scrittura privata, che però ha valore esclusivamente tra le parti e non è opponibile ai terzi. Il diritto reale di abitazione è stato riconosciuto dalla sentenza del giudice sebbene non fosse stato trascritto.
Il problema sta nel fatto che la scrittura privata, con la quale è stato stipulato il contratto di concessione reciproca del diritto di abitazione, non ha i presupposti normativi per modificare il diritto reale di godimento sul bene. Quindi, poiché i soggetti passivi sono i reciproci proprietari dei due immobili nei quali non dimorano, non è possibile per il Comune concedere l’agevolazione per l’abitazione principale.
Quali immobili sono esenti dall’Imu?
L’Imu non è dovuta dai proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, nella quale il possessore o il suo nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente, e rientrante nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 abitazioni di tipo civile;
- A/3 abitazione di tipo economico;
- A/4 abitazioni di tipo popolare;
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A/6 abitazioni di tipo rurale;
- A/7 abitazioni in villini.