Modalità di presentazione delle domande per fruire delle agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia

Modalità di presentazione delle domande per fruire delle agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia

Modalità di presentazione delle domande per fruire delle agevolazioni previste dal Decreto Cura Italia

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola
Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza Ϯ0ϭϵ da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:

Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono:

o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

✓ Come fare domanda:

o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo
anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19.

Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese
di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità
comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda.
Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare
validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve
presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di
autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini
della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da
parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità
solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è
previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico
sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica
secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus
per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
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✓ oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché
iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n.
50.
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie
di soggetti:
– lavoratori dipendenti del settore privato;
– lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
– lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a
decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per
nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
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È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come
estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con
disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di
handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per
il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della
cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione
informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con
il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”
> “Bonus servizi di baby-sitting”;
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06
164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
✓ PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di babysitting
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi
tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata
alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di
baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
EMERGENZA COVID
DECRETO CURA ITALIA
Le Indennità per emergenza COVID-19
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei
lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo
possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime
indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo ϮϬϮϬ dell’importo pari ad Φ ϲϬϬ, non soggette ad
imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di
lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
9 i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
9 i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indenniƚà laǀoraƚori aƵƚonomi iƐcriƚƚi alle geƐƚioni Ɛpeciali dell͛AƐƐicƵranjione generale
obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
9 Artigiani
9 Commercianti
9 Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad
esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal ϭΣ
gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 ;in circolare ǀaluteremo l͛opportunità di fare riferimento
alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17
marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di
lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno ϮϬϭϵ almeno ϱϬ giornate di effettivo lavoro agricolo
dipendente;
o non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello
spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
o almeno ϯϬ contributi giornalieri versati nell’anno ϮϬϭϵ al medesimo Fondo;
o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di
interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali
telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento
delle procedure informatiche.

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