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Coronavirus e sospensione mutui prima casa: i requisiti

Coronavirus e sospensione mutui prima casa: i requisiti

“La sospensione delle rate dei mutui prima casa è tra le misure previste nel Cura Italia contro il Coronavirus. Due le novità: il Fondo Gasperrini è esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stato eliminato il requisito ISEE per accedervi.

Coronavirus e sospensione mutui prima casa: i requisiti

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, ed è entrato in vigore il giorno stesso.

In questo momento di stasi economica che sta coinvolgendo tutta l’Italia, il Governo decide di ripartire dando un sostegno finanziario sui mutui.

Già il decreto del 2 marzo all’articolo 26 ha previsto un allargamento del raggio d’azione del Fondo di solidarietà, in modo da garantire un aiuto a chi si trova in difficoltà col mutuo della prima casa.

Si tratta di un ampliamento strutturale e non temporaneo dei beneficiari di tale agevolazione, anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.

Due le novità introdotte dal Cura Italia: il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa è stato esteso anche ai lavoratori autonomi -previa autocertificazione della riduzione del fatturato-, e per accedervi è stato eliminato il requisito ISEE.

Coronavirus e sospensione mutui prima casa: i requisiti

L’emergenza Coronavirus continua, anzi, le misure di contenimento sono estese a tutto il territorio nazionale per effetto del decreto del 9 marzo 2020, che in pratica rende tutta l’Italia zona protetta.

Per quanto riguarda i mutui prima casa, però, i contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo, visto che l’articolo 26 del decreto del 2 marzo ha esteso l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

L’agevolazione può essere richiesta anche da chi è in cassa integrazione.

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia, l’accesso al Fondo è possibile coi seguenti requisiti:
  • la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • la prima casa per cui si è stipulato il mutuo non deve essere destinato a un’abitazione di lusso;
  • il finanziamento deve essere stato stipulato da almeno un anno;
  • il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
  • il pagamento delle rate non può avvenire con più di 90 giorni di ritardo.

Chi è in possesso di questi requisiti può chiedere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.

La proposta del ministro MEF Gualtieri di togliere il requisito ISEE per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa, rendendo quindi l’agevolazione accessibile a molti più contribuenti, è stata accettata, dunque non ci sarà un limite di reddito per poter accedere al Fondo di Solidarietà.

Inoltre, e qui c’è l’altra grande novità in riferimento ai mutui prima casa, il Fondo Gasparrini è stato esteso anche ai lavoratori autonomi dall’articolo 54 del Cura Italia.

Così come i lavoratori dipendenti hanno l’obbligo di certificare la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, c’è una condizione specifica anche per i lavoratori autonomi.

In particolare, le partite IVA dovranno autocertificare di aver registrato, “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato.

Il calo del fatturato registrato deve essere superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, quindi deve essere una conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta alle misure di contenimento del contagio.

Coronavirus e sospensione mutui prima casa: come fare richiesta

A gestire le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, che ammontano a circa 400 milioni di euro, è la Consap per conto del Ministero dell’Economia.

“Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”

La richiesta per ottenere la sospensione delle rate del mutuo della prima casa deve essere fatta direttamente alla propria banca.

È necessario portare con sé anche la documentazione che attesti che si fa parte di uno dei casi sopra elencati.

Per quanto riguarda la certificazione della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, servirà un attestato del datore di lavoro.

Inoltre, sarà necessario compilare il modulo di richiesta sospensione delle rate del mutuo, disponibile sul sito Consap.”

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